XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1880 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
deputato MARINELLO
Modifiche alle
disposizioni relative
all'esercizio abusivo di
una professione
Presentata il 30
ottobre 2001
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
1880
Onorevoli Colleghi! - La
specializzazione crescente della nostra società comporta la necessità che lo
Stato sia sempre più attento a tutelare i cittadini quali fruitori
di tutte quelle prestazioni professionali che sono ormai indispensabili alla
vita ed all'attività di ognuno. L'attenzione e la giusta severità con cui lo
Stato accerta il possesso di determinate qualità di un
richiedente, prima di consentirgli di esercitare una professione, costituisce
per il cittadino una garanzia irrinunciabile.
Tuttavia, lo Stato medesimo non
adotta la stessa attenzione nel reprimere l'esercizio abusivo delle
professioni, cosicché il fenomeno dell'abusivismo professionale ha assunto
dimensioni preoccupanti, in particolare per quel che riguarda l'esercizio delle
professioni mediche, poiché incide direttamente sulla salute dei cittadini.
Paradossalmente, è proprio la
sanzione connessa alla norma stessa a facilitare il compito dei simulatori:
l'irrisorietà della pena detentiva (fino a sei mesi), oltretutto facilmente
eludibile con il pagamento di una sanzione pecuniaria, e della multa (al
massimo un milione di lire) non sono un deterrente valido per chi riesce ad
introitare somme ben più cospicue. Gli stessi sequestri delle attrezzature
utilizzate per l'abusivo esercizio spesso non hanno esito, poiché queste vengono restituite al termine del procedimento giudiziario.
Va ricordato che l'articolo 348
del codice penale ha natura di norma penale in bianco, presupponendo e
recependo il contenuto delle norme speciali che consentono appunto l'esercizio
di determinate attività professionali di particolare rilevanza sociale solo
dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione di Stato. Tale abilitazione, sotto
forma di iscrizione ad albo, di autorizzazione, di
ammissione, comporta l'attribuzione della qualità di professionista e la
legittimazione all'esercizio della professione. Ove si consideri che questo è
l'interesse tutelato, ne consegue che il soggetto passivo del reato è lo Stato
e non gli utenti.
La giurisprudenza, nei 60 anni
intercorsi dalla stesura della norma, ha ulteriormente specificato le condotte
delittuose: rientra nell'ipotesi del 348 del codice penale sia colui che non possiede il titolo per esercitare (laurea,
diploma, eccetera) sia la persona che, pur disponendo del titolo, non abbia
adempiuto alle formalità richieste per l'esercizio della professione
(iscrizione all'ordine, abilitazione, eccetera). Per concretare il reato basta
anche un solo atto illegittimo; è escluso anche il consenso, sia pure
informato, del terzo nei cui confronti viene
esercitata la professione: il soggetto passivo, come detto, è lo Stato. Né vale
la convinzione di non operare contra legem, in quanto l'ignoranza
della legge penale non può essere invocata come scusante.
Ulteriori norme sono prescritte
contro l'abusivo esercizio di arti sanitarie ausiliarie (odontotecnici, ottici,
ortopedici, ernisti, infermieri abilitati) come
elencati nell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265). Tali illecite attività sono punite ai sensi
dell'articolo 141 del testo unico medesimo. Anche qui con una sanzione esigua:
la chiusura dei locali ed il sequestro delle attrezzature, salvo il rimando
all'articolo 348 del codice penale.
Tutto ciò premesso, appare auspicabile una riforma dell'articolo 348 del codice
penale, introducendo nuove disposizioni che "ritaglino" e puniscano
più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi, in quanto mettono
in pericolo la salute degli utenti, impedendo, per quanto possibile, la
reiterazione dei reati.
Il testo proposto del nuovo
articolo 348 del codice penale, da un lato, ricalca e specifica la disposizione
originaria; dall'altro, aggrava e migliora il regime sanzionatorio.
Così, al primo comma, la reclusione è elevata a due anni e la multa viene elevata fino a 51.646 euro, cifra ritenuta congrua ai
profitti realizzati illecitamente.
Il secondo comma del nuovo
articolo 348 del codice penale sanziona severamente gli effetti lesivi
dell'abusivo esercizio delle professioni sanitarie (o delle arti sanitarie) con
la reclusione fino ad un massimo di 18 anni ove tale attività provochi la morte
di una persona.
Il terzo comma sanziona un
comportamento che si è venuto diffondendo nelle professioni mediche: colpire la
figura del medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura formale
all'illegale esercizio dell'attività professionale di altra persona. Attualmente questo soggetto, di per sé abilitato
all'esercizio della professione, è chiamato a rispondere di concorso nel reato
di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del
medesimo codice, (oltre che di violazione delle norme del codice deontologico);
nel testo proposto è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da
10.329 a 51.646 euro e con la decadenza dall'albo, cioè con sanzioni tali da
consigliare l'immediata cessazione di comportamenti non conformi all'etica professionale.
Il quarto comma pone in
risalto, sanzionandola, la condotta illecita tendente ad indurre il soggetto
passivo in errore circa la professionalità di colui che offre il servizio. Va
ricordato che il reato di abusivo esercizio di professione
si concretizza anche se il cittadino utente del servizio sa di avere di fronte
un falso professionista e, ciò nonostante, presta il suo consenso. Il testo
proposto sanziona con una aggravante eventuali
"artifizi e raggiri" posti a danno dell'utente.
Infine il quinto comma
introduce taluni elementi che svolgono azione di deterrenza
nei confronti dei falsi professionisti: sono previste infatti la pubblicazione
della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.
Con l'articolo 2 viene poi
modificato l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, nel quale sono
previste sanzioni autonome per l'abusivo esercizio delle arti sanitarie
ausiliarie (con tale espressione si intendono le arti dell'odontotecnico, dell'ottico,
del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere
abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima
categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori).
Anche in questo caso, la multa viene resa congrua
rispetto al lucro ipotizzabile. Non viene invece
modificato il secondo comma dell'articolo 141 del testo unico, che attribuisce
al prefetto, salvo il procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 348 del
codice penale, il potere di disporre la chiusura dell'esercizio abusivo e il
sequestro degli strumenti utilizzati.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
1880
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. L'articolo 348 del codice
penale è sostituito dal seguente:
"Art. 348 - (Esercizio abusivo di una professione). -
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro.
Chiunque, nell'esercizio
abusivo di una professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una
persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Ove l'esercizio
abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena
della reclusione da tre a dodici anni.
Il professionista che collabora
con colui che esercita abusivamente una professione è punito con la reclusione
fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro e con la decadenza
dall'albo professionale.
Il reato è aggravato se il
consenso della persona offesa è ottenuto con artifizi e raggiri o con
l'induzione all'errore.
La condanna comporta la
pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato
all'esercizio abusivo.".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo
141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
"Chiunque,
non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo 140 o
dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte
ausiliaria delle professioni sanitarie, è punito con la sanzione amministrativa
da 2.582 euro a 5.164 euro".