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LO STAFF DI
ODONTOP GE
AUGURA A TUTTI BUON NATALE E UN FELICE 2001


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Prosegue
il Commissariamento di ANDI Roma. |
Il commissario di ANDI Roma Dr. Sfregola, nominato dall'ANDI Lazio, ha
presentato la sua relazione all'assemblea dei soci ANDI Roma. A
conclusione del trimestre di commissariamento è emersa una situazione
di particolare incertezza sia sull'elenco dei soci che sulla gestione
economica tale da spingere il commissario a chiedere ad ANDI Lazio una
proroga del commissariamento stesso, non essendo possibile adire ad
un'assemblea senza avere chiarezza nemmeno sull'elenco dei soci. Spetta
ora ad ANDI Lazio decidere in merito. Nel frattempo il Tribunale di Roma
ha respinto il ricorso presentato dall'ex Presidente Dr. Del Monaco e
dal Dr. Cortesini contro il provvedimento disciplinare di espulsione
dall'ANDI.
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Quanto
spendono gli italiani per l'Odontoiatria. |
Secondo l'Istat il 68% delle famiglie italiana spende in sanità 3
milioni l'anno, nel cui ambito vanno conteggiate circa £ 630.000 per il
dentista. In realtà vi sono forti oscillazioni regionali; nel
Nord-Ovest tale cifra si ammonta a £ 723.520 mentre nelle isole cala a
£ 415.208 con il Centro Italia che si attesta su una spesa annua per
nucleo familiare di £ 526.860. In termini storici il valore della spesa
per il dentista si mantiene costante rispetto a quella del 1997, anzi
praticamente uguale.
Particolarmente sorprendente è invece la
percentuale di famigli italiane che va dal dentista: 5,4%. Il che
conferma che gli italiani spendono molto andando poco dal dentista;
secondo la Banca d'Italia infatti gli italiani vanno 0,5 volte l'anno
dal dentista. I dati sono stati diffusi nell'ambito di un Convegno
organizzato da Farmindustria e Federsanità Confcommercio. Il rapporto
tra spesa pubblica (73%) e spesa privata (27%) in materia di sanità si
mantiene invariato da anni e spiega lo spazio economico che in
prospettiva possono avere i Fondi integrativi che dovrebbero, almeno in
parte, coprire quella che oggi è una spesa direttamente sostenuta dal
cittadino. A breve avremo sul sito i dati ISTAT in materia.
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Previdenza
complementare. |
Importanti novità relative alla previdenza complementare scatteranno a
partire dal prossimo anno. Per effetto del decreto legislativo n. 47 del
18 febbraio 2000, recentemente modificato dal decreto legislativo
approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 dicembre, cambierà
radicalmente il regime fiscale delle polizze assicurative.
Finora, tutti i titolari di polizze
assicurative sulla vita potevano beneficiare di una detrazione fiscale
pari al 19% su un massimo di 2,5 milioni annui. Lo sconto quindi sul
valore massimo della polizza ammontava a circa 475.000 lire. I titolari
di polizze stipulate fino al 30 dicembre 2000 potranno godere di questi
benefici anche negli anni futuri. Ma per le polizze di questo tipo
stipulate a partire dal prossimo anno tali detrazioni non ci saranno più.
Il regime che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2001 prevede una netta
distinzione tra i vari contratti assicurativi che rientrano nell'ambito
del settore vita. Il nuovo regime, infatti, divide le polizze in tre
categorie:
a) polizze a prevalente contenuto finanziario;
b) polizze a contenuto assicurativo;
c) polizze a contenuto previdenziale.
Le prime sono essenzialmente un investimento di
capitale e quindi sono trattate come tali. Sui rendimenti, al pagamento
del capitale maturato, si applicherà l'imposta del 12,5%. Non sono
previste agevolazioni fiscali.
Per le seconde, che servono a coprire un
rischio (morte o invalidità) il trattamento fiscale previsto è la
detrazione del premio sulle imposte nella misura del 19% (coincide con
la detrazione applicata attualmente alle polizze assicurative
integrative), l'abolizione dell'imposta del 12% sui premi e l'esenzione
totale da imposte al pagamento del premio.
Le terze, infine, sono vere e proprie
assicurazioni per la vita integrative e servono a creare un capitale al
momento che si va in pensione e coincidono sostanzialmente con i fondi
pensione. Sono le uniche che beneficeranno in futuro di agevolazioni
fiscali. Per questo tipo di polizze i premi non saranno più
assoggettati all'imposta del 2,5%; i premi saranno deducibili dal
reddito nella misura del 12% (con un massimo di 10 milioni annui); la
rendita finale sarà esente da imposte per la parte già tassata come
plusvalenza sul capitale.
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Su
sanita.it le regole per i corsi di formazione continua (ECM).
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È stato attivato un nuovo settore sul sito del Ministero della sanità www.sanita.it
dedicato alla formazione continua medica (ECM). In questo settore sono
reperibili in modo aggiornato tutte le informazioni su questa tematica
ed in particolar modo sono disponibili le informazioni per
l'accreditamento delle strutture che organizzano corsi di formazione ed
aggiornamento.
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Partono
le prime verifiche fiscali dopo gli studi di settore.
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Il Ministero delle Finanze prosegue nella definizione degli studi di
settore, prossimamente saranno infatti definiti 13 nuovi studi di
settore. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni relative
all'anno d'imposta 1998 sono risultati 15.577 contribuenti le cui
dichiarazioni si discostano in modo significativo da quanto rilevabile
con i relativi studi di settore (45 nel 1998). Di questi 15000, che già
un anno fa hanno ricevuto una verifica da parte della Guardia di
Finanza, sono stati selezionati 1000 nominativi di persone fisiche per
un ulteriore verifica fiscale.
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Le
targhe degli studi esenti dal versamento del tributo di affissione? |
Secondo la Commissione Tributaria provinciale di Taranto (sentenza
n.25 dell'11 maggio 2000) la targa identificativa di uno studio legale
non avrebbe la funzione pubblicitaria ma solo una funzione meramente
indicativa e come tale non assoggettabile a imposta. La tesi del
giudice tributario si pone in netto contrasto con tutta la
giurisprudenza e con le posizioni del Ministero delle Finanze. Il
Decreto legislativo n. 507 del 1993 all'art.12 prevede la tassazione
da parte del Comune della pubblicità effettuata mediante targhe,
insegne, paline ecc. Sono escluse dall'imposizione le targhe di enti,
associazioni, comitati, sindacati, partiti ecc. in quanto non relative
ad attività con fini di lucro. Sono altresì escluse le targhe (es.
notai) la cui esposizione è obbligatoria per disposizioni di legge o
di regolamento.
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sentenze dalla Cassazione in materia di procedimenti disciplinari.
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Tre importanti pronunciamenti della Corte di Cassazione in materia di
procedimenti disciplinari:
Sentenza n.14807 depositata il 15/11/2000
- L'organo disciplinare deve valutare in maniera autonoma gli
elementi che sono emersi in sede penale e, qualunque sia la natura
delle circostanze accertate durante il processo, la commissione
disciplinare può fondare su di esse il proprio convincimento se
le ritiene sufficienti ai fini della decisione disciplinare.
L'uso di questo materiale, ivi comprese
le sommarie informazioni assunte ad opera della polizia
giudiziaria dalle persone informate sui fatti, è tuttavia
legittimo solo quando si provveda ad un autonomo apprezzamento
degli elementi emersi nel giudizio penale senza che sia necessario
una verifica ulteriore in sede disciplinare. Nel caso di specie un
medico, accusato di violenza sessuale su pazienti, aveva
patteggiato la pena; la Commissione disciplinare ne ha deciso la
radiazione sulla base delle semplici dichiarazioni rese in
istruttoria alla polizia giudiziaria dalle pazienti e quindi sulla
base di elementi indiziari e non probatori. |
Sentenza n. 14810 depositata il 15/11/2000
- Il procedimento disciplinare è indipendente dal procedimento
penale; nel caso di specie un medico accusato di prescrizione
"abusiva" di stupefacenti, prosciolto perché "il
fatto non sussiste" è stato comunque sospeso dall'Ordine per
2 mesi. Secondo la Cassazione la difformità di giudizio tra
giudice penale e disciplinare trova giustificazione nella diversa
valutazione (deontologica e penale) che lo stesso fatto può avere
nelle due diverse sedi di giudizio in quanto "gli stessi
fatti idonei a ledere i principi della deontologia professionale
possono essere privi di rilevanza in sede penale (sentenza
n.5132/1999) |
Sentenza n. 14811 depositata il 19/11/2000
- Secondo la Cassazione il procedimento disciplinare va concluso
nel termine di 5 anni dai fatti, tuttavia su tale termine ha
effetto sospensivo un eventuale procedimento penale che riguardi
l'identico oggetto. Pertanto i 5 anni di tempo che l'Ordine ha a
disposizione per prendere provvedimenti si calcolano dal momento
in cui si esaurisce la fase giudiziaria. La Corte di Cassazione ha
stabilito che tale termine "non decorre per tutto il tempo in
cui si svolge il procedimento penale". La conclusione del
procedimento penale riavvia, quindi, i termini dell'azione
disciplinare, fino ad allora congelati.
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La
Cassazione: un medico siriano può iscriversi all'Albo degli
Odontoiatri.
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Non poche perplessità susciterà questo ennesimo pronunciamento della
Cassazione (sentenza n.
15078 del 22/11/2000 sezione III civile). Secondo la Corte infatti il
medico di nazionalità siriana che ha conseguito il titolo di
abilitazione nel suo Paese ha diritto di iscriversi nell'Albo degli Odontoiatri
in Italia. La professione odontoiatrica è qualificabile, secondo la
Cassazione, come medica, in quanto si concretizza nell'esercizio delle
stesse attività di prevenzione, diagnosi e cura. Il diritto
all'iscrizione, poi, si fonda sullo scambio di note tra l'Italia e la
Siria; la Siria ha dichiarato di considerare operante tale accordo,
nell'ambito del quale è prevista l'applicazione del principio di
reciprocità della professione medica tra i due Paesi.
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Torna
sulla scena l'Odontoprotesista.
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Il Ministero della Sanità ha all'esame un regolamento applicativo del
Dlgs. 502 relativo alle mansioni di Odontotecnico, Ortottista ed
Ottico. Per ciò che concerne l'Odontotecnico sono previste mansioni
cliniche nel cavo orale finalizzate alla terapia protesica. La
bozza è stata respinta dall'ANDI in un incontro con il Ministero
della Sanità. Il testo del regolamento, la lettera del Presidente
della Commissione Centrale Odontoiatri e una circolare ANDI in materia
sono disponibili presso la sezione Documenti
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Ordine
degli odontoiatri: a una svolta? |
Dopo l'approvazione della Camera l'Ordine degli Odontoiatri torna al
Senato. La Camera,
nella seduta del 30 novembre, ha approvato il testo recante la
"Disciplina della professione di odontoiatra" (C. 72 e abb.)
messo a punto dalla Commissione Affari sociali. Spetterà ora al
Senato decretare l'assenso definitivo alla nascita di un Ordine
professionale autonomo, distinto da quello dei medici. Il testo lascia
tutto sommato inalterata una delle più spinose questioni: la
situazione dei medici esercenti l'odontoiatria con laurea post L. 409.
Da un lato viene infatti previsto per tutti gli interessati la facoltà
di mantenere la doppia iscrizione (Ordine dei Medici e Ordine degli
Odontoiatri), viceversa esclusa dalle precedenti norme di sanatoria;
si introduce però una differenza tra coloro che avevano beneficiato
della legge 471/97 e coloro che invece hanno usufruito del Dlgs
386/98: per i primi è previsto la frequenza ad un corso di formazione
abilitante all'esercizio dell'Odontoiatria, mentre per i secondi è
prevista una prova attitudinale non ripetibile in caso di bocciatura.
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Interessanti
novità sulla prossima finanziaria anche per i Professionisti.
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La Commissione Bilancio del Senato ha concluso l'esame del disegno di
legge "Finanziaria per il 2001" che passa ora all'esame
dell'Aula. La discussione in aula inizia lunedì 11 dicembre e andrà
avanti per l'intera settimana. La votazione è prevista per lunedì
prossimo, 18 dicembre 2000. La Commissione Bilancio del Senato ha
approvato il disegno di legge con alcune modifiche rispetto al testo
licenziato dall'Aula della Camera dei deputati. I benefici ammontano
complessivamente a 2.700 miliardi nel triennio 2001-2003 ed è
prevista una fortissima semplificazione burocratica. Ecco in sintesi i
principali punti:
1.
Piccole
Imprese
Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 50
milioni, calcolati con gli studi di settore, versano un'imposta
sostitutiva pari al 15% del reddito. La precedente norma,
stralciata dalla Camera, prevedeva un forfait del 10% ma i costi
dell'intervento erano troppo elevati. Nel 2001 i contribuenti che
si avvalgono di questo regime fiscale devono presentare domanda
entro il 31 marzo e, se vogliono, possono farsi assistere negli
adempimenti dall'ufficio delle entrate che svolge un ruolo di
"tutor". |
2.
Nuove
attività
Le piccole imprese e i lavoratori autonomi che iniziano l'attività
possono avvalersi per tre anni di un'imposta sostitutiva pari al 10%
del reddito o dei ricavi. Il beneficio è applicabile a condizione
che l'ammontare dei compensi di lavoro autonomo ed i ricavi delle
imprese di servizi non siano superiori a 60 milioni , e a 120
milioni per le altre imprese. Anche in questo caso è prevista la
possibilità di farsi assistere dal "tutor" fiscale. |
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È
nata la SILO |
Ha
recentemente visto la luce una nuova Società scientifica, la SILO,
Società Italiana di Laser in Odontostomatologia. Maggiori informazioni
sul sito, ancora in costruzione, www.laser-odonto.it
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