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Università,
sì alla sanatoria sul numero chiuso
Grandi Notizie: il Parlamento (29/7/99)
finalmente riconferma il numero chiuso ad Odontoiatria... e naturalmente sana coloro che
erano stati iscritti provvisoriamente all'Università con un ricorso al TAR. Per la serie
chiudere la stalla quando i buoi...
Via libera definitiva della Camera alla
proposta di legge sull'accesso ai corsi universitari a numero chiuso. Ma soprattutto, via
libera definitiva alla sanatoria per gli studenti universitari esclusi dal numero chiuso.
Il provvedimento consente la regolarizzazione delle iscrizioni eseguite con riserva dagli
Atenei a favore degli studenti che hanno ottenuto dal TAR ordinanza di sospensione
dall'esclusione dai corsi (art.5). Se si considera che già la riforma della ex. L.471
introduce nel settore professionale dellOdontoiatria, anche se previo il superamento
di un esame di abilitazione, un numero imprecisato di medici precedentemente non
legittimati allesercizio di tale professione è probabile che nei prossimi anni
assisteremo allingresso di alcune migliaia di nuovi professionisti portando così il
numero degli esercenti lOdontoiatria molto prossimo a 60.000. Di seguito è
riportato il testo approvato alla Camera.
Anche se la notizia è datata vale la
pena inoltre ricordare che la figura dell'Igienista dentale è stata legittimata quale
libero-professionista.
Norme in materia di accessi ai
corsi universitari
Articolo 1
Sono programmati a livello nazionale
gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in
Odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma
universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle
raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere
il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,
rispettivamente, all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; d) alle scuole di specializzazione
per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su
proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario,
per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.
Articolo 2
Sono programmati dalle università gli
accessi: a) ai corsi di laurea per i quali lordinamento didattico prevede
l'utilizzazione dei laboratori ad alta specializzazioni, di sistemi informatici e
tecnologici o comunque di post-studio personalizzati; b) ai corsi di diplomi
universitario, diversi da quelli di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a) per i
quali lordinamento didattico prevede lobbligo di tirocinio come parte
integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dallateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
- Sono programmati dalluniversità di Trieste gli
accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia,
in ragione dei particolari compiti di collaborazione trasfrontaliera e internazionale
adempiuti in tale corso.
Articolo 3
Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento
di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato
dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi: a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e b) , del numero di posti a livello nazionale con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri
Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema
universitario, tenendo anche conto dei fabbisogni professionali; b) ripartizione dei posti
di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata
da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul
territorio; c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione
della propria offerta potenziale; d) previsione di attività di informazione e
orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione
alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta
potenziale degli atenei.
La valutazione dell'offerta potenziale,
al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1,
é effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature
e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5)
servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti
disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di
corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio
come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di
laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative
obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche
nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie
per la formazione a distanza.
Articolo 4
L'ammissione ai corsi di cui agli
articoli 1 e 2 é disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura
generale, sulla base di programmi della scuola secondaria superiore , e di accertamento
della predisposizione per le disciplina oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del
relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì
la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle
prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) , il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto
modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
I requisiti di ammissione alle
tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui
allarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive
modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, e, 3,
comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.341, sono determinati dai decreti
di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n.127 del 1997, i quali comunque non
possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto
previsto dalla presente legge.
Articolo 5
Sono regolarmente iscritti ai corsi
universitari per il rilascio dei titoli di cui allarticolo 1, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 novembre 1990, n.341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti
organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dellefficacia degli atti
preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti
della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti dagli studenti di cui
al presente articolo.
Sono altresì regolarmente iscritti ai
corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli
atenei alla frequenza dei corsi dellAnno Accademico 1998-1999 entro il 31 marzo
1999.
Le disposizioni di cui
allarticolo 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dallAnno
Accademico 2000-2001.
Fino alla data di entrata in vigore di
specifiche modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministero
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n.245,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 29 luglio 1997, le università determinano i
posti per i corsi si cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2,
conformandosi ai criteri di cui allarticolo 3,
comma 2, e disponendo prove dammissione ai
sensi dellarticolo 4, comma
1. INIZIO PAGINA


SETTEMBRE 1999
Crisi al vertice ANDI.
L'esecutivo ANDI si presenta
dimissionario all'assemblea del 3 Ottobre, appositamente convocata per nominare un nuovo
esecutivo. La crisi sarebbe stata determinata da problemi interni all'Esecutivo. Il
condizionale è determinato dall'assenza o dalla non diffusione, allo stato delle cose, di
un documento ufficiale associativo in merito. Lo stesso bollettino nazionale ANDI non
riporta alcuna notizia di ciò.
Convocata l'Assemblea dei
responsabili di Fondo Dentisti.
Il 18 settembre è convocata a Bologna
l'assemblea dei responsabili di FondoDentisti, il fondo di pensione integrativa creato
dall'ANDI e presieduto dal dr. Luigi Daleffe (ex Presidente ANDI). In tale sede dovranno
essere definite le linee di azione per la promozione e lo sviluppo di questa importante
iniziativa di tutela del futuro pensionistico.
Nuove norme sulla Privacy.
Approvato il Decreto legislativo 30
luglio 1999, n.282 "Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in
ambito sanitario (G.U. 191 del 16/8/1999). Spetta al medico di base raccogliere il
consenso, scritto, al trattamento dei dati sensibili. Il consenso dato al medico di base
è esteso a tutte le prestazioni sanitarie svolte dalle strutture del SSN o convenzionate.
Per le prestazioni svolte in regime di libera professione (ad es. il dentista) il consenso
di cui sopra va invece raccolto, in forma scritta, dal singolo professionista o da
qualificato personale assistente. Il consenso al trattamento dei dati, una volta concesso
resta valido sino a revoca (consenso una tantum).
Va invece precisato che il consenso alle cure (consenso informato) resta comunque
obbligatorio in tutti i casi, specifico per ciascun intervento e non delegabile.
In arrivo nuovi controlli fiscali.
In arrivo 6200 verifiche fiscali da
effettuarsi su 1.042.049 soggetti fiscali; nel numero sono compresi anche 30.215 studi
odontoiatrici. Viene da domandarsi come mai gli studi odontoiatrici noti al fisco siano
solo 30 mila. Ad ogni buon conto, pur essendo le possibilità di verifica statisticamente
scarse, vale la pena prendere visione del "manuale" emanato dal Ministero delle
Finanze in materie di verifiche fiscali; il Ministero ha emanato linee guida specifiche
per le verifiche a carico di ciascuna categoria. Esiste quindi uno specifico documento
sugli studi odontoiatrici; tale documento può essere reperito sul sito del ministro delle
Finanze ( www.finanze.it ).
Parte la riforma Sanitaria.
Entro i primi di ottobre le regioni
dovranno emanre le norme per la definizione dei termini e delle modalità per le
autorizzazioni di apertura delle strutture sanitarie. Tali norme conterranno i requisiti
minimi per l'attivazione delle strutture sanitarie. In base alle dichiarazioni politiche
raccolte e diffuse dalle associazioni di categoria (ANDI) gli studi professionali
odontoiatrici dovrebbero essere esclusi dal regime autorizzatorio.
La Corte dell'UE conferma la
"neutralità fiscale" dei guadagni degli abusivi.
Ogni guadagno proveniente da fonte
illecità non può essere tassato ma solo sottoposto a confisca, tale principio vale anche
per i "redditi" degli abusivi, anche se di fatto tale confisca non risulta
essere mai avvenuta. Il 6 dicembre 1994 la Direzione regionale per le entrate dell'Emilia
Romagna (nota n.39950) aveva contestato la non applicazione dell'IVA alle prestazioni
odontoiatriche rese in modo abusivo. Il presupposto logico era che l'esenzione dal regime
IVA poteva essere applicata nel caso in cui a rendere tale prestazione fosse un
professionista legittimato. Tale supposta violazione del regime IVA era stata stata
contestata più o meno sistematicamente in tutti gli accertamenti fiscali operati presso
studi ove si esercitava abusivamente l'Odontoiatria.
La Corte di Giustizia UE (causa C 283/95 - Fischer) nella sentenza data 11 luglio 1998,
pur in tema diverso da quello in oggetto, ha sancito un principio di neutralità fiscale
dal quale discende che alle attività illecite si applica lo stesso trattamento IVA
previsto per le stesse attività esecitate legittimamente.
Il Ministero delle Finanze ne ha preso atto con la circolare 176/E del 9 agosto '99. I
guadagni illeciti degli abusivi restano quindi esenti da ogni possibile tassazione. INIZIO PAGINA


OTTOBRE 1999
In arrivo aumenti contributivi per i
lavoratori autonomi.
Secondo il settimanale Panorama sarebbero
in arrivo aumenti contributivi a carico dei lavoratori autonomi e parasubordinati nella
misura, rispettivamente, del 2% e del 8%. Se questo indirizzo del Governo fosse
confermato, tale onere verrebbe quasi sicuramente esteso anche agli iscritti alle casse
previdenziali autonome quale l'ENPAM; se tale notizia sarà confermata nel prossimo
futuro, anche in relazione all'abbassamento dell'età pensionabile determinato dalla
riforma sanitaria, è da considerarasi probabile un aumento dei contributi ENPAM dal
12,50% al 14,50%.
Eletto il nuovo Vertice dell'ANDI.
Crisi risolta? Il collega Paolo Amori è
stato eletto sabato 2 ottobre Presidente Nazionale dell'ANDI in un'assemblea il cui clima
era teso anche se composto. Amori ha riportato 305 voti contro i 248 riportati dal
Presidente uscente Oscar Carli. Tutta la lista proposta da Amori è stata eletta. Data la
piccola differenza di voti tra i due candidati, è comunque evidente il permanere di un
forte dissenso interno.
Pubblicità Sanitaria, libertà di
inserzione.
Con l'approvazione definitiva da parte
della Commissione XII del Senato è stata approvata una modifica della L.175 che consente
ai professionisti ed alle strutture di far pubblicare sulla stampa periodica e giornaliera
degli spazi pubblicitari. Tali spazi dovranno contenere le diciture previste dalle
autorizzazioni rilasciate dagli ordini professionali, per i professionisti, o dalle
regioni, per gli ambulatori. La norma appena approvata non consente ovviamente le
pubblicità, tantomeno comparative, né la pubblicizzazione di tariffe. Va però detto che
le sanzioni, per una precedente modifica della L.175, sono state fortemente
ridimensionate.
Ex L.471. In arrivo il Decreto
interministeriale.
Sarebbe in arrivo il decreto
interministeriale che, dopo l'abrogazione della L.471 (in seguito ad uno sfavorevole
pronunciamento della Corte di giustizia UE) servirà a regolarizzare la posizione di quei
medici che, immatricolati a Medicina e chirurgia tra il 1980 ed il 1985 ed iscritti
all'Ordine entro il 31/12/1991(ossia dopo l'entrata in vigore della L.409), erano stati
ammessi all'esercizio dell'Odontoiatria. Il numero dei beneficiari della L.471 è stimato
in 5 mila. La norma che dovrebbe chiudere questo contenzioso con l'Unione europea (Dlgs
386/98) prevede che questi soggetti debbano sostenere un esame di "abilitazione"
secondo le norme che l'emanando decreto dovrebbe dettare. Questa "sanatoria" è
stata però estesa a tutti i medici immatricolati a Medicina e chirurgia tra il 1980 ed il
1985 e non più solo a quelli che si erano anche iscritti all'Ordine entro il 31/12/1991;
pertanto è probabile che il numero di 5000 debba essere sensibilmente rivisto.
L'esame, in base alle notizie disponibili, si basa su quiz a risposta multipla, esame
orale da parte di una commissione sulle materie specifiche e valutazione del curriculum. I
quiz saranno predisposti dal Ministero della Sanità, per accedere all'esame orale
bisognerà rispondere correttamente almeno alla metà. La commissione che accerterà
l'idoneità sarà provinciale e composta da un membro designato dal Ministero della
Sanità, uno dall'Università e tre dall'Ordine tra gli iscritti all'Albo Odontoiatri. Per
ciò che riguarda il curriculum nulla è detto di quale peso assuma rispetto agli altri
due elementi di valutazione.
Cancro orale: 15 mila morti tra il
1992 ed il 1994 in Italia.
Il Cenacolo odontostomatologico italiano
e la Sipmo (Società italiana di patologia e medicina orale) hanno promosso una campagna
(Predica) per la diagnosi tempestiva e la prevenzione del cancro orale che coinvolga
odontoiatri e pazienti. Il progetto è partito il 9 settembre con un corso di formazione
per gli odontoiatri con 300 conferenze su tutto il territorio.
Istituita lAgenzia regionale
per la Sanità pubblica.
L'agenzia avrà il compito di guardare
nelle pieghe della sanità regionale, di correggere quello che non va, di garantire la
piena trasparenza per qualità e costi. La sua azione è rivolta sia agli ospedali
pubblici sia alle strutture private che lavorano con il servizio sanitario pubblico.
Saranno controllati la qualità dei servizi offerti e proposte eventuali revisioni,
saranno studiati modelli innovativi di gestione e di educazione alla salute.
La ASP avrà anche il compito di valutare la congruità delle spese effettuate. L'Agenzia
sanitaria sarà gestita da un consiglio di amministrazione di cinque membri, in carica
cinque anni e nominati dal Consiglio regionale. Lo stesso Consiglio regionale nominerà il
direttore generale, esaminerà la sua relazione annuale e la trasmetterà alla Giunta con
un parere.
Accesso ad Odontoiatria
indiscriminato.
L'AISO (Associazione Italiana Studenti in
Odontoiatria) prepara il ricorso. Dopo l'emanazione della sanatoriaper coloro che erano
stati ammessi ad Odontoiatri tramite i ricorsi al TAR, l'AISO sta presentando un ricorso
alla Corte di Giustizia europea. Non c'è notizia di analoghe iniziative da parte delle
associazioni sindacali di categoria. L'AISO, in quanto organizzazione studentesca ha
pochissimi fondi, necessita quindi di un aiuto finanziario in materia. Per aderire
rivolgersi a Marco De Benedictis La sanatoria
appena avvenuta non si annuncia come l'ultima possibile. vai alla
pagina INIZIO PAGINA

IL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ SULL'AMALGAMA DENTALE
Pubblichiamo
la risposta che recentemente è pervenuta alla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) in merito ad una richiesta di parere
sull'uso del materiale, dopo che una trasmissione di RAITRE dell'Ottobre 1998 lo aveva
fortemente criticato.
I passaggi più importanti evidenziano che:
 | il
Consiglio esprime un parere che non è vincolante in alcun modo, essendo questo
solo un organo consultivo
|
 | l'incidenza
di allergia al mercurio è in aumento, ma non sembra per colpa dell'amalgama
|
 | gli
esami tossicologici normalmente eseguiti non sono affidabili
|
 | non vi
è relazione alcuna tra amalgama e sclerosi multipla
|
 | l'amalgama
è da evitare in donne in stato interessante, bambini e persone affette da nefropatie.
|
Ed ora
passate a leggere direttamente la relazione INIZIO PAGINA
|