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Importante
novità ENPAM per gli Odontoiatri. |
La G. U. 184 del 7
agosto u.s. ha pubblicato l'approvazione di una modifica per il regolamento
concernente il riscatto degli anni universitari e/o precontributivi. In
generale la legge prevede che tale riscatto sia possibile solo dopo 10 anni di
contributi, ma l'ENPAM ha riconosciuto i laureati in Odontoiatria solo nel
1995. Per questo ci sono molti Colleghi, laureatisi tra il 1986 e il 1994, che
hanno solo 7 anni contributivi, a fronte di anche 16 anni di professione.
L'ENPAM oggi
permette invece di riscattare gli anni universitari, di specializzazione e gli
anni precontributivi senza aspettare la scadenza decennale. Inoltre se la
domanda viene effettuata entro i primi 6 mesi dalla data di pubblicazione
sulla G.U., viene concessa una retrodatazione di 24 mesi, equiparando il
calcolo della somma dovuta (che è direttamente proporzionale a reddito e età) a
quello ottenibile da chi si è laureato nello stesso periodo in Medicina e
Chirurgia.
Maggiori informazioni
qui .
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IVA al 4% per
le leghe dentali.
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L'Agenzia delle
Entrate, con la
risoluzione n° 282/E del 13/8/2002 ha
sanzionato la legittimità dell'aliquota IVA del 4% per le leghe dentali,
intese come dispositivo medico.
Riceviamo a tal proposito e volentieri pubblichiamo una
comunicazione dell'UNIDI.
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Medici, la
colpa va provata. |
Con la Sentenza n°
27/2002 del 12/9/2002 le Sezioni Unite della Cassazione hanno messo una pietra
miliare nella giurisprudenza riguardante la responsabilità professionale dei
sanitari. La Suprema Corte ha stabilito che in una scienza delicata e non
retta da leggi «certe», qual è la medicina, non ci si può appellare
rigidamente a criteri statistici e probabilistici. È compito del giudice
valutare, di volta in volta, le circostanze specifiche e raccogliere tutte le
prove per arrivare a una verità processuale che deve essere dotata di «un
elevato grado di credibilità razionale». Deve quindi stabilire caso per caso
se il danno al malato era ineluttabile, se è stato provocato da circostanze
non controllabili dal medico o se poteva essere da quest'ultimo evitato. In
tutti i casi in cui si riscontrerà l'insufficienza, la contraddittorietà o
l'incertezza delle prove della responsabilità del professionista, quando cioè
esista anche solo un «ragionevole dubbio» circa il ruolo determinante della
condotta del sanitario ai fini del decesso o del danno provocato al paziente,
allora il processo dovrà concludersi con un'assoluzione. La decisione porterà,
forse, serenità anche tra le compagnie di assicurazione che ormai da tempo
denunciano il «boom» di richieste di risarcimento dei danni avanzate dai
pazienti: gli importi liquidati ai cittadini vittime della «malasanità» si
aggirano ormai intorno ai 413 milioni di euro. Una cifra che è oltre il doppio
della raccolta del ramo, e che ha portato spesso gli assicuratori a minacciare
una «ritirata» dal settore della responsabilità medica, e anche a consistenti
aumenti delle polizze a carico di professionisti e aziende sanitarie.
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